CAUSE DI SERVIZIO
La Legge n. 214/2011 riserva il riconoscimento della causa di servizio (per quanto previsto all’art. 1 DPR 461/2001) ai militari delle forze armate, dei carabinieri, agli agenti della guardia di finanza alle forze di polizia, statale e locale, e ai vigili del fuoco.
La legge consente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di qualsiasi lesione o infermità temporanea o permanente o aggravamento di infermità o lesioni preesistenti, compresa la morte, purché sussista un nesso causale tra il servizio reso e l’infermità riscontrata. Il fatto di servizio che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l’unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia “concausa efficiente e determinante”.
Al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio consegue l’erogazione di un beneficio economico rappresentato dall’equo indennizzo e dalla pensione privilegiata che, peraltro sono compatibili uno rispetto all’altro.
PENSIONISTICA DI GUERRA
La pensione di guerra indiretta (tabella G) (con eventuale integrazione con assegno di maggiorazione legato al reddito) spetta al coniuge superstite, agli orfani (minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla Guerra) del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria, del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicanza delle infermità che determinarono l’invalidità di guerra.
La decisione circa la sussistenza dell’interdipendenza della morte dalle infermità pensionate spetta alla commissione medica di verifica, territorialmente competente.
La pensione di reversibilità (tabella N) spetta al coniuge superstite, agli orfani (minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche) del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l’attribuzione della pensione di guerra.
Gli aventi diritto devono presentare la domanda alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente per territorio entro 5 anni dalla data d’insorgenza del diritto.
TUTELE VITTIME DEL DOVERE
Il ministero dell’Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali e per gli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
Il dipartimento della Pubblica Sicurezza sostiene con sussidi economici i familiari dei dipendenti deceduti o feriti nell’espletamento del servizio.
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TRASFUSIONI (Legge 210/92)
La Legge n. 210/92 prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, che ne facciano richiesta; il beneficio economico è esteso, in determinate condizioni previste dalla Legge, anche agli eredi o a terze persone.